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Regolamento

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(per il funzionamento della Associazione Proloco)

Art. 1
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e diramata con invito scritto contenente le indicazioni della sede, data, ora, e ordine del giorno. L’avviso deve essere consegnato almeno dieci giorni prima della data fissata. Nell’ordine del giorno, sia per il Consiglio che per l’assemblea, non può essere indicata la voce: varie ed eventuali. Le richieste avanzate da Consiglieri o da Soci, vanno inscritte nell’ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 2
All’Assemblea possono partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti; hanno diritto al voto i Soci risultanti iscritti nell’anno precedente e che abbiano versato la quota sociale anche per l’anno in cui si tiene l’Assemblea, secondo quanto previsto dall’articolo 4 punto 1 dello statuto.

Art. 3
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione con l‘assistenza del Segretario. Per il rinnovo delle cariche sociali, l’Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i Soci avente diritto al voto, e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento. Nell’Assemblea sono consentite sino a due deleghe, che vengono accettate dal Presidente dell’Assemblea o del seggio elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante.

Art. 4
Le votazioni riguardanti le persone si svolgono a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da assegnare (quattro). Le indicazioni eccedenti sono da considerarsi nulle, come vanno annullate le schede, che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento. Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno un’ora prima della votazione fissata dall’Assemblea e consegnarla al Presidente del Seggio. La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere. L’Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi il più anziano di età. Possono essere candidati soltanto i Soci che hanno diritto al voto con almeno tre anni di iscrizione regolare e continuativa all’Associazione.

Art. 5
La surroga per membri decaduti deve essere effettuata secondo le modalità previste dallo statuto. Nel caso che decada la maggioranza dei membri assegnati, il Presidente uscente convoca, pur in assenza di delibere consiliari, l’Assemblea dei Soci per il ripristino dell’organismo decaduto entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza di ciò, la Proloco viene commissariata dall’UNPLI Regionale e deferita alla Regione Molise.

Art. 6
Il Socio o aspirante Socio deve produrre autocertificazione di non aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari né avere a proprio carico procedimenti giudiziari in corso. Nel caso che ciò sia avvenuto il Socio viene dichiarato decaduto o non ammesso all’Associazione.

Art. 7
In caso di rimborso spese riconosciute e deliberate, inerenti i trasporti, il rimborso deve essere pari al costo corrente di un quinto del costo della benzina super per chilometro.

Art. 8
Il consiglio è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni sessanta giorni. Il Consigliere che dovesse risultare assente per tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, con delibera del Consiglio di Amministrazione viene decaduto e surrogato secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, nella seduta successiva all’evento maturato. Se il Consiglio non provvede tempestivamente all’atto dovuto, lo stesso s’intende decaduto con provvedimento di commissariamento da parte dell’UNPLI Regionale.

Art. 9
Il Consiglio è tenuto ad esaminare entro sessanta giorni dalla presentazione le istanze di nuovi Soci; l’accettazione deve essere comunicata al Socio aspirante entro dieci giorni dalla delibera; la quota prevista deve essere versata entro trenta giorni dalla delibera, pena la decadenza da Socio. La quota stabilita può essere versata anche contestualmente all’istanza di iscrizione.

Art. 10
Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei verbali, o consiliari o assembleari o sindacali, è nulla. Le iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la personale responsabilità degli amministratori, che l’hanno assunte.

Art. 11
Nel caso di omissione di atti dovuti o contrari ai fini istituzionali da parte degli Organi Sociali, si può inoltrare ricorso al Comitato Regionale, che assume le necessarie determinazioni.

Art. 12
Tutta la documentazione amministrativa della Proloco è sotto la diretta custodia del Presidente e del Segretario. I registri vanno vidimati dal Presidente e timbrati con il sigillo dell’Associazione in ogni loro pagina.

Art. 13
L’atto costitutivo con l’annesso Regolamento va depositato presso l’UNPLI Regionale, presso il Comune e presso la Regione Molise.

Art. 14
La mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti, senza gravi e certificati motivi, di cui deve essere data comunicazione al Presidente Regionale dell’UNPLI, comporta automaticamente la decadenza degli Organi amministrativi e il commissariamento della Proloco da parte dell’UNPLI Regionale, data comunicazione alla Regione Molise.

In data 28 gennaio 2006 presso la sede della Proloco, è stato deliberato all’unanimità per alzata di mano, dall’Assemblea dei Soci, il Regolamento dell’Associazione Turistica “Quattro Torri” di Santa Croce di Magliano (CB)

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