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0874.729157

proloco4torri@gmail.com

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Statuto

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Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione Turistica Proloco denominata “Proloco Le Quattro Torri”, essa ha sede in Santa Croce di Magliano, Largo Mercato.

Art. 2 - COMPETENZE TERRITORIALI
Detta associazione ha carattere volontario e svolge la sua attività nel Comune di Santa Croce di Magliano (CB).

Art. 3 - FINALITA’
L’Associazione si propone di svolgere localmente attività finalizzate alla promozione turistica di base nel quadro generale della politica turistica del territorio Molisano attuata dalla Regione stessa e nell’ambito dei compiti specifici di seguito indicati. Per il raggiungimento delle proprie finalità generali l’Associazione svolge le seguenti funzioni:
a) assume tutte le iniziative idonee a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali, in modo da richiamare turisti e fare ad essi conoscere ed apprezzare la località;
b) si adopera per tutelare la conservazione e la valorizzazione delle attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale esistente e per incrementare la fruibilità turistica dei servizi offerti;
c) si adopera per sensibilizzare le autorità locali, gli operatori e le popolazioni residenti nei confronti delle esigenze e dei problemi del turismo e della fruizione delle risorse ambientali;
d) svolge attività di assistenza e di informazione turistica.

Art. 4 – ORGANI
Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori;
e) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 4 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto; obbligano i Soci. L’assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. All’assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari devono essere in regola con la quota sociale annua; risultante al 31 dicembre dell’anno precedente). Sono consentite fino a due deleghe. L’assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Proloco assistito dal Segretario. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività, su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione e sui Soci. L’assemblea, per l’approvazione dei bilanci, deve essere convocata entro il mese di gennaio, le deliberazioni devono essere inviate entro trenta giorni al Comune che esercita le funzioni di vigilanza. L’assemblea viene indetta dal Presidente dell’Associazione Proloco, previa deliberazione del Consiglio, che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata. L’assemblea è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo , l’assemblea è valida con la presenza di almeno un quinto dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei presenti. L’assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci.
Il Presidente, d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l’ora, l’ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata. L’assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le modifiche statutarie sono adottate dall’assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Le riunioni sono pubbliche e di esse dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 6 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio d’Amministrazione è formato da nove membri, di cui sei eletti a votazione segreta dell’assemblea dei Soci; del Consiglio debbono far parte possibilmente le categorie maggiormente interessate al turismo. Sono membri di diritto del Consiglio tre esperti, che possono essere anche Consiglieri Comunali, eletti dal Consiglio Comunale; uno dei tre rappresentanti è individuato dalla minoranza. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta,il Presidente, il vice Presidente, il tesoriere, il Segretario. Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli Organi competenti per legge. Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso, fatta eccezione per i rappresentanti nominati dal Comune. In caso di vacanza per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri effettivi mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di quattro membri, con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Nel caso di vacanza dei posti afferenti a membri di diritto, l’Amministrazione Comunale sarà invitata a provvedere a nuove nomine. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Il Consiglio investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano della legge o del presente STATUTO riservate, in modo tassativo, all’assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio d’Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d’azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e di esse dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 . PRESIDENTE
Il Presidente è eletto a votazione segreta, dal Consiglio d’amministrazione. La carica è gratuita. In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal vice Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione e dell’Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio d’amministrazione e l’assemblea dei Soci, è assistito dal Segretario.

Art. 8 – SEGRETARIO
Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione. Il Tesoriere segue i movimenti contabili e le relative registrazioni.

Art. 9 . COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti a votazione segreta ogni quattro anni, dall’assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I revisori partecipano con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d’amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 10 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti a votazione segreta, ogni quattro anni, dall’assemblea dei soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dalle STATUTO e di dirimere eventuali controversie fra i singolo Soci. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 11 – TUTELA
L’atto costitutivo, lo STATUTO sociale e le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull’attività, approvate dall’assemblea, sono inviate al Comune che esercita le necessarie funzioni di controllo. Lo STATUTO, le sue modifiche e l’atto costitutivo, dal quale risultino i requisiti di cui all’art. 4 lettera “d” della legge REGIONALE n° 20 del 28 luglio 1977, sono inviati alla Giunta Regionale, insieme al parere del Comune, per la necessaria approvazione nel caso in cui venga richiesta l’iscrizione dell’Associazione all’”Albo Regionale delle Proloco”.

Art. 12 - SCIOGLIMENTO
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 5 ed in tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di Enti Pubblici per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica della località. In caso di scioglimento dell’Associazione i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione e di Enti Pubblici, sono devoluti al Comune in cui l’Associazione ha sede.

Art. 13 – FINANZIAMENTO
I proventi con i quali la Proloco provvede alla propria attività sono:
1) le quote sociali, da versare entro il mese di giugno;
2) l’eventuale quota dell’imposta di soggiorno ai sensi della legge n° 174 del 4 marzo 1958;
3) gli eventuali contributi di Enti (Regione – Provincia – Comune – Associazioni – Commercianti – Albergatori – Imprese di trasporto – ecc.) o privati;
4) eventuali donazioni;
5) gli eventuali proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali.

Art. 14 – SOCI
I Soci si distinguono in :
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Benemeriti
Tutti aventi pari diritto al voto.
Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea.
Sono Soci Sostenitori coloro che oltre la quota ordinaria erogano contribuzioni straordinarie.
Sono Soci Benemeriti coloro dichiarati tali dall’assemblea per avere arrecato benefici morali e materiali all’Associazione.
I Soci hanno diritto:
a) alle pubblicazioni dell’Associazione;
b) a frequentare i locali dell’Associazione;
c)ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse od organizzate dall’Associazione.

Art. 15
La qualità di Socio è conseguibile da tutti i cittadini residenti nel Comune e si perde per dimissioni, o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

Art. 16 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente STATUTO, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali relative alle Proloco e nella legge vigente della Regione Molise.

Il presente STATUTO è in fase di aggiornamento in base alle nuove norme, alle leggi Nazionali e Regionali, nonchè ai regolamenti dell’UNPLI Nazionale e Regionale.

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